Art. 11.
(Requisiti per l'iscrizione all'albo nazionale).

      1. Per ottenere l'iscrizione all'albo nazionale come persona fisica è necessario:

          a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero, in mancanza del requisito della cittadinanza, essere residente nel territorio della Repubblica italiana, a condizione che analogo trattamento sia applicato nei Paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;

          b) godere dei diritti civili;

          c) avere domicilio nel territorio della Repubblica;

          d) non avere riportato condanna per delitti per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore a un anno o nel massimo a tre anni, oppure condanna comportante interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

 

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          e) avere stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenza e per errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti dei clienti e dei terzi, il cui ammontare di copertura è stabilito annualmente dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale;

          f) avere svolto continuativamente la pratica investigativa per almeno ventiquattro mesi;

          g) avere sostenuto, con esito favorevole, la prova di idoneità professionale di cui all'articolo 14;

          h) essere in possesso del titolo di studio del secondo ciclo di istruzione.

      2. L'iscrizione di una società all'albo nazionale come persona giuridica è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

          a) la società deve avere la sede legale e gli uffici direzionali in Italia;

          b) l'oggetto sociale deve essere limitato alle attività previste dall'articolo 19, con esclusione di altre attività che non perseguono direttamente o indirettamente il raggiungimento o il consolidamento dell'oggetto sociale;

          c) il presidente o chiunque ha la legale rappresentanza della società deve essere iscritto all' albo nazionale e avere esercitato per almeno cinque anni l'attività di investigatore privato;

          d) la società deve essere legalmente rappresentata e gestita nella sede principale e in eventuali sedi secondarie da persone iscritte all'albo nazionale;

          e) la società deve avere stipulato la polizza di cui al comma 1, lettera e).

      3. Le società di investigazione privata devono preporre alle loro attività persone fisiche provviste ciascuna dei requisiti richiesti dal comma 1.

 

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